Art. 11.
(Interventi sull'anatomia e sulla fisiologia degli animali).

      1. Sono vietati gli interventi chirurgici quali il taglio del becco e la bruciatura dei tendini o delle ali nonché ogni altro intervento mutilante. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa solo al di sotto delle tre settimane di vita.
      2. È vietato mettere bendaggi oculari o qualsiasi altro tipo di schermatura visiva al pollame.